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4. Alla conclusione del contratto, il Fornitore si impegna a fornirci immediatamente un certificato di esenzione, in conformità con le disposizioni della Legge sull’Imposta sul Reddito.

5. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti (di seguito denominati “Documenti”), anche qualora tali elementi siano stati creati dal Fornitore in conformità con le nostre specifiche. Il Fornitore potrà utilizzare i Documenti esclusivamente ai fini dell’adempimento del contratto; una volta concluso il contratto, i Documenti dovranno esserci restituiti — a titolo gratuito e senza previa richiesta — oppure eliminati in via definitiva. Il Fornitore si asterrà dal divulgare i Documenti a terze parti; inoltre, il Fornitore dovrà adottare le misure necessarie per prevenire la loro divulgazione non autorizzata, anche successivamente alla risoluzione del contratto. L’obbligo di riservatezza cesserà esclusivamente qualora le informazioni contenute nei Documenti siano divenute di pubblico dominio.

6. Qualsiasi elemento da noi fornitovi dovrà essere trattato e lavorato per nostro conto e rimarrà di nostra proprietà in ogni fase di tale trattamento e lavorazione. Quanto precede si applica altresì nel caso in cui procediamo alla lavorazione dell’articolo consegnato; in tale ipotesi, saremo considerati i produttori e acquisiremo la proprietà — in conformità con le disposizioni di legge vigenti — al più tardi al momento del completamento di tale ulteriore lavorazione. Nel caso di lavorazione che coinvolga altri articoli non di nostra proprietà, avremo diritto alla comproprietà dell’articolo di nuova produzione, in proporzione al valore del nostro contributo rispetto al valore complessivo di tutti gli articoli impiegati nel processo produttivo, maggiorato dei costi sostenuti dal fornitore per tale lavorazione. A tal riguardo, il fornitore provvederà alla custodia degli articoli a titolo gratuito. Lo stesso principio si applica qualora dovessimo perdere la proprietà per effetto di commistione o unione. III. Consegna dell’Articolo

1. Il Fornitore si impegna a effettuare le consegne con qualità commerciabile, in condizioni di assoluta novità e con un imballaggio adeguato al rispettivo prodotto; inoltre, il Fornitore dovrà consegnare puntualmente la merce nel luogo di ricezione/utilizzo concordato. Salvo diversa specifica indicata nell’Ordine, il Fornitore garantisce che la fornitura sarà di qualità commerciabile e — nella misura in cui esistano norme applicabili DIN, VDE, VDI o equivalenti — sarà altresì conforme a tali norme.

2. Nel caso di contratti aventi a oggetto software e servizi di consulenza, nonché in caso di modifiche a tali contratti, il Fornitore dovrà concordare immediatamente con noi un documento di specifiche tecniche (scheda delle specifiche) che descriva dettagliatamente i risultati (deliverables) da fornire. Prima della conclusione del contratto, le parti contraenti dovranno chiarire se le relative specifiche debbano essere redatte dal Fornitore prima o dopo la conclusione del contratto stesso.

3. Qualora il software sia stato sviluppato specificamente per noi, il Fornitore si impegna a consegnare la documentazione del programma, ivi incluso, in particolare, il codice sorgente.

4. Il Fornitore si impegna a trasferirci immediatamente tutti i diritti di proprietà e i diritti di proprietà industriale esistenti relativi agli articoli a noi consegnati. Al momento della consegna, il Fornitore ci trasferirà un diritto d’uso esclusivo commisurato all’utilizzo dell’articolo consegnato contrattualmente pattuito — e idoneo a consentirlo — salvo che disposizioni di legge imperative non dispongano diversamente.

5. La merce deve essere adeguatamente imballata ed etichettata, in conformità con le consuetudini commerciali, al fine di garantirne la protezione. Il Fornitore ha l’obbligo di trasportare la merce fino al luogo di esecuzione della prestazione a proprie spese e di stipulare un’assicurazione di trasporto per detta merce — anch’essa a proprie spese — a condizione che tale assicurazione sia ottenibile per la merce da consegnare in conformità con le consuetudini del settore. Su nostra richiesta, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare o recuperare gratuitamente il materiale di imballaggio.

6. Indipendentemente dal fatto che il Fornitore trasporti la merce in proprio, subappalti il ​​trasporto a terzi o — in casi eccezionali — siamo noi stessi a occuparci del trasporto, il trasferimento del rischio avverrà sempre al momento dello scarico e dell’accettazione presso il luogo di consegna.

7. Qualora i nostri dipendenti assistano il vettore o il Fornitore nelle operazioni di carico o scarico — anche se tale attività non rientra tra i nostri obblighi contrattuali — essi agiranno esclusivamente in qualità di ausiliari del vettore o del Fornitore. La nostra responsabilità per danni subiti durante le operazioni di carico o scarico è esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ovvero per danni che comportino la perdita della vita, lesioni personali o danni alla salute.

8. La proprietà delle merci si trasferisce a noi al momento della consegna. Il fornitore non ha alcun diritto di riservarsi la proprietà, a meno che non abbiamo espressamente concordato diversamente con lo stesso. IV. Prezzi e Termini di Pagamento 1. Il prezzo specificato nell’ordine è vincolante e, salvo diverso accordo espresso con il fornitore, include la consegna gratuita presso il luogo di ricezione/utilizzo concordato (DDP) (INCOTERMS 2020).
2. Il prezzo include l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) legalmente applicabile. I prezzi includono altresì il compenso per tutte le prestazioni fornite dal fornitore (inclusi i certificati, i disegni, i rapporti, ecc. necessari, nella lingua concordata).
3. Le prestazioni aggiuntive possono essere fatturate solo se espressamente concordate con il fornitore prima dell’inizio dei lavori. Salvo diverso accordo, tutti i prezzi sono fissi, escludono clausole di adeguamento e sono espressi in Euro. Non sono ammessi successivi adeguamenti dei prezzi.

4. Le fatture non devono essere allegate alla spedizione; devono invece essere inviate separatamente e in duplice copia. Potremo procedere all’elaborazione delle fatture solo se queste — in conformità con le specifiche del nostro ordine — indicheranno l’ordine, il numero d’ordine, la quantità e l’indirizzo di consegna. Il fornitore è tenuto a indicare l’IVA separatamente nella fattura, applicando l’aliquota di legge vigente al momento della consegna. Qualora tali informazioni risultino mancanti, errate o incomplete, l’importo della fattura non sarà considerato esigibile né dovuto. Il fornitore sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inadempienza a tale obbligo, a meno che non riesca a dimostrare di non essere responsabile delle suddette conseguenze. www.containexcontainer.com

5. Il fornitore si impegna a riportare su tutte le fatture — oltre al proprio Numero di Identificazione Fiscale (NIF) — lo specifico numero di identificazione fiscale rilasciatogli dalla competente autorità tributaria, esposto in modo chiaramente visibile.
6. Salvo diverso accordo espresso con il fornitore, il pagamento del prezzo d’acquisto — successivo alla consegna e al ricevimento della fattura — verrà effettuato, a nostra discrezione, entro 14 giorni solari con uno sconto del 3%, oppure entro 30 giorni solari (netti). V. Consegna, Assicurazione sul Trasporto e Penali Contrattuali
1. Il termine di consegna specificato nell’ordine o nella nostra conferma d’ordine è vincolante. Salvo diverso accordo espresso con il fornitore, la consegna deve essere effettuata secondo i termini DDP (INCOTERMS 2020).
2. Non siamo tenuti ad accettare consegne parziali, in eccesso o incomplete che non siano state preventivamente concordate. Le dimensioni e i pesi specificati — così come rilevati al momento del ricevimento della merce — saranno considerati definitivi.
3. Il giorno della spedizione, il fornitore è tenuto a inviarci un unico documento di trasporto (DDT) indicante il nostro numero d’ordine, la quantità spedita e una descrizione esatta della merce. Ogni spedizione deve essere accompagnata da una bolla di accompagnamento neutra contenente le medesime informazioni riportate nel documento di trasporto. In caso di mancanza del documento di trasporto, ci riserviamo il diritto di rifiutare la consegna — a spese del fornitore — o di addebitare al fornitore eventuali costi aggiuntivi da noi sostenuti. Non potremo essere ritenuti responsabili per eventuali ritardi nell’elaborazione. 4. Il Fornitore è tenuto a notificarci immediatamente per iscritto qualora insorgano circostanze — o vengano a sua conoscenza — che indichino l’impossibilità di rispettare il termine di consegna.
5. In aggiunta ai termini di consegna stabiliti nella Sezione V, Punto 1, il Fornitore è tenuto a stipulare, a proprie spese, un’assicurazione per il trasporto.
6. Qualora il termine di consegna venga superato, il Fornitore dovrà corrisponderci una penale contrattuale pari allo 0,3% del prezzo concordato per la consegna ritardata, per ogni giorno solare di ritardo, fino a un massimo del 5% del prezzo concordato.
Ci riserviamo il diritto di richiedere tale penale contrattuale fino al momento del pagamento finale. Inoltre, ci riserviamo il diritto di esercitare tutti i diritti e le pretese a cui siamo legalmente legittimati in virtù di un ritardo da parte del Fornitore. Qualsiasi penale contrattuale incassata verrà compensata con eventuali richieste di risarcimento danni, nella misura in cui entrambe siano volte a tutelare il medesimo interesse.

7. I casi di *forza maggiore* (circostanze ed eventi imprevisti, al di fuori del nostro controllo, che non avremmo potuto evitare nemmeno esercitando una ragionevole diligenza commerciale — quali controversie sindacali, guerre, incendi, impedimenti nei trasporti, carenze di materie prime, provvedimenti governativi, pandemie (inclusa la pandemia di COVID-19), calamità naturali o serrate) — che rendano impossibile la nostra accettazione, ci conferiscono il diritto di differire tale accettazione e precludono qualsiasi contestazione di inadempienza da parte nostra. Qualora tale impedimento persista per un periodo superiore a tre mesi, il Fornitore avrà il diritto — previa concessione di un congruo termine di grazia — di risolvere il contratto limitatamente alla parte non ancora adempiuta. Il nostro diritto di risolvere il contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile.

8. Il Fornitore può operare la compensazione dei crediti solo qualora le proprie contropretese siano state legalmente riconosciute o risultino incontestate. Tale restrizione si applica altresì all’esercizio, da parte del Fornitore, dei diritti di ritenzione e dei diritti di rifiuto dell’adempimento. VI. Produzione e Ispezione Finale; Controllo dei Difetti; e Garanzia
1. Ci riserviamo il diritto di ispezionare la qualità del materiale impiegato dal Fornitore, l’esattezza delle dimensioni e delle quantità dei componenti prodotti, nonché la conformità ad altre normative, presso la sede del Fornitore, sia durante la fase di produzione che prima della consegna. Il Fornitore ci autorizza irrevocabilmente ad accedere, senza ostacoli, ai propri stabilimenti operativi e ai propri magazzini al fine di effettuare la suddetta ispezione. Nel caso di ordini di produzione e/o lavorazione, il Fornitore è responsabile della realizzazione esente da difetti, nonché della scelta del processo di produzione/lavorazione. Egli è responsabile della selezione dei materiali e/o del processo.
2. Inoltre, ci riserviamo il diritto di effettuare un’ispezione finale del prodotto consegnato e del servizio reso presso la sede del Fornitore, sia per conto nostro che tramite una terza parte da noi incaricata. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione VI, Punto 1. I costi relativi a tali ispezioni — ad eccezione delle spese per il personale da noi inviato — sono a carico del Fornitore. Tuttavia, la consegna nel luogo di ricezione/utilizzo concordato rimane il fattore determinante per la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché per il trasferimento del rischio.

3. Qualora fornissimo parti o materiali, o qualora impartissimo specifiche relative a materiali e/o procedure di produzione/lavorazione, il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto — preferibilmente prima dell’inizio dei lavori — qualora nutra dubbi in merito al metodo di esecuzione previsto (incluse le misure di sicurezza contro il rischio di infortuni), in merito all’idoneità o alla qualità dei materiali o dei componenti da noi forniti (www.chs-containergroup.com), oppure in merito all’operato di altri appaltatori. In tali casi, il Fornitore potrà dare esecuzione all’ordine solo qualora confermassimo espressamente per iscritto le specifiche, nonostante la notifica scritta da parte del Fornitore stesso. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il Fornitore non potrà invocare le circostanze ivi menzionate. Inoltre, il Fornitore è tenuto a indennizzarci per tutti i danni e le perdite derivanti dalla violazione di detti obblighi, a meno che tale violazione non sia a lui non imputabile. 4. Il Fornitore è tenuto a effettuare adeguate ispezioni qualitative sulle merci consegnate e a mantenere un sistema di gestione della qualità documentato, in conformità con i più recenti progressi scientifici e tecnologici. I risultati di tali ispezioni qualitative devono essere documentati per iscritto. Ci riserviamo il diritto di richiedere l’accesso ai registri delle ispezioni qualitative in qualsiasi momento. Inoltre, il Fornitore è tenuto a effettuare test sui materiali, produzioni pilota e produzioni di serie zero, in misura ragionevole.
5. Qualora la legge ci imponga di ispezionare la fornitura ricevuta, provvederemo a notificare immediatamente e per iscritto al Fornitore eventuali difetti evidenti nella fornitura, non appena tali difetti vengano rilevati nel normale svolgimento delle attività aziendali. Tale notifica sarà considerata immediata se inviata entro 10 giorni di calendario successivi alla ricezione della fornitura. I difetti occulti si considereranno notificati tempestivamente qualora la relativa comunicazione venga da noi inviata entro 10 giorni di calendario successivi alla scoperta del difetto.

6. Avremo il diritto di far valere tutti i nostri diritti e le nostre pretese legali in relazione ai difetti. In ogni caso, avremo il diritto di richiedere al Fornitore — a nostra esclusiva discrezione — di porre rimedio al difetto o di consegnare un articolo nuovo e privo di difetti.

7. Il Fornitore si farà carico di tutti i costi associati all’accertamento e alla correzione dei difetti, inclusi specificamente i costi per ispezioni e collaudi, smontaggio e installazione, imballaggio, trasporto, trasferte, manodopera, materiali, tempi di fermo e costi di riconversione. Ciò si applicherà anche qualora tali costi vengano sostenuti da noi. Il Fornitore sosterrà tali costi — in particolare quelli relativi alle ispezioni — anche se, in definitiva, non dovesse essere riscontrato alcun difetto, a meno che la nostra segnalazione del difetto non sia stata effettuata con colpa grave o dolo. Il Fornitore si assumerà il rischio e i costi associati a eventuali spedizioni di reso necessarie. Il Fornitore fornirà una garanzia per eventuali parti di ricambio e interventi correttivi forniti, alle stesse condizioni della garanzia fornita per le merci originali.

8. Qualora il Fornitore non adempia ai propri obblighi in materia di responsabilità per difetti entro un congruo termine di grazia stabilito da noi, avremo il diritto di adottare autonomamente le misure necessarie o di incaricare terzi di farlo, a spese e a rischio del Fornitore. Avremo inoltre il diritto di esercitare tale facoltà qualora non fossimo in grado di concedere al Fornitore un termine di grazia a causa di una particolare urgenza. In tali casi, provvederemo a notificare il Fornitore prima di porre rimedio al difetto.

9. Il termine di prescrizione per le pretese derivanti da difetti — indipendentemente dalla loro base giuridica — sarà di 36 mesi dalla data di consegna o dalla prestazione del servizio. Tale termine si applicherà anche alle pretese non direttamente correlate a un difetto. Eventuali termini di prescrizione legali più lunghi rimarranno impregiudicati, così come le disposizioni stabilite nella successiva Sezione VII. La nostra responsabilità per danni.

1. La nostra responsabilità per danni — indipendentemente dalla relativa base giuridica (inclusi specificamente i casi di impossibilità della prestazione, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali o responsabilità extracontrattuale) — sarà limitata in conformità con le disposizioni della presente Sezione VII. 2. Saremo pienamente responsabili — ai sensi della Legge sulla Responsabilità del Prodotto — per l’occultamento doloso di difetti, per i danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, nei casi di dolo, o nella misura in cui abbiamo assunto una garanzia. In caso di colpa grave, la nostra responsabilità è limitata ai danni contrattuali prevedibili e tipici. 3. Nell’ipotesi di violazione meramente colposa di diritti o obblighi essenziali derivanti dal contenuto e dalla finalità del contratto, la nostra responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici e prevedibili.

4. Fatti salvi i casi menzionati nella Sezione VII, punti 2 e 3, non saremo responsabili per danni causati da colpa lieve.
5. Nella misura in cui la nostra responsabilità per danni sia esclusa o limitata, tale esclusione o limitazione si applicherà altresì alla responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, collaboratori e rappresentanti. VIII. Responsabilità da prodotto, indennizzo e copertura assicurativa di responsabilità civile.

1. Qualora fossimo ritenuti responsabili ai sensi di normative nazionali o estere in materia di responsabilità per prodotti difettosi, il Fornitore è obbligato a indennizzarci, a prima richiesta, contro eventuali pretese di terzi, nella misura in cui il Fornitore sia responsabile del difetto del prodotto che ha dato origine a tale responsabilità. Il Fornitore è tenuto a etichettare gli articoli consegnati in modo tale che essi rimangano permanentemente identificabili come prodotti del Fornitore stesso. Restano impregiudicate le disposizioni di legge in materia di responsabilità solidale per i debiti.

2. In relazione alla propria responsabilità ai sensi della Sezione IX, Punto 1, il Fornitore è altresì obbligato a rimborsare tutte le spese derivanti da eventuali azioni di richiamo dei prodotti da noi intraprese. Informeremo il Fornitore in merito al contenuto e alla portata di tali misure di richiamo — nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole — e offriremo al Fornitore l’opportunità di formulare osservazioni. Inoltre, ci riserviamo il diritto di esercitare tutti i diritti e le pretese legalmente a nostra disposizione in relazione a un difetto nel prodotto consegnato. www.containexcontainer.com

3. Il Fornitore è obbligato a mantenere in vigore una polizza assicurativa per la responsabilità del prodotto — che copra anche i costi di eventuali azioni di richiamo dei prodotti — con una copertura di 10 milioni di euro per lesioni personali e/o danni materiali (in aggregato) per tutta la durata del presente contratto, e comunque almeno fino alla scadenza del periodo di garanzia relativo alla fornitura. Il Fornitore è obbligato a fornirci prova della copertura assicurativa senza che sia necessaria una nostra specifica richiesta in tal senso. Su nostra richiesta, il Fornitore deve inoltre fornire prova dell’esistenza della suddetta polizza assicurativa e dell’avvenuto pagamento dei relativi premi. Resta impregiudicato il nostro diritto di far valere ulteriori pretese risarcitorie. IX. Assunzione del rischio di approvvigionamento: Il Fornitore è responsabile dell’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per la consegna/esecuzione (il Fornitore si assume l’intero rischio di approvvigionamento). X. Diritti di proprietà intellettuale e violazioni delle norme antitrust

1. Il Fornitore garantisce che, in relazione alla consegna in oggetto o da essa derivanti, non vengano violati diritti di terzi all’interno della Repubblica Federale di Germania, nei paesi in cui il Fornitore produce o commissiona la produzione di componenti della fornitura, o in qualsiasi altro paese in cui il Fornitore avrebbe ragionevolmente potuto prevedere che avremmo distribuito i prodotti acquistati.

2. Qualora una terza parte ci ritenga responsabili per una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, come definiti nella Sezione X, Punto 1, il Fornitore è obbligato a indennizzarci immediatamente su nostra prima richiesta scritta in merito a tali pretese. In tal caso, ci riserviamo altresì il diritto di ottenere la necessaria autorizzazione dal titolare dei diritti — a spese del Fornitore — qualora quest’ultimo non provveda a fornire tale autorizzazione entro un termine ragionevole da noi stabilito, a condizione che i costi associati non eccedano le pretese per le quali il Fornitore sarebbe responsabile ai sensi della Sezione X, Punto 1. Quanto precede non si applica qualora la parte del prodotto consegnato che viola diritti di terzi abbia avuto origine presso di noi o sia stata da noi fornita.

3. L’obbligo di indennizzo del Fornitore si estende altresì a tutte le spese da noi sostenute in conseguenza di una responsabilità derivante da una pretesa di terzi, nonché alle spese necessarie per la difesa legale contro tali pretese.
Protezione dei dati, conformità normativa, sicurezza e riservatezza
1. Abbiamo il diritto di archiviare elettronicamente i dati dei nostri Fornitori, nonché di trattare e utilizzare tali dati per le nostre finalità operative, in conformità con le normative di legge applicabili. 2. Il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente le nostre istruzioni in materia di sicurezza e — nel caso di contratti classificati (contratti VS) — il *Manuale per la protezione delle informazioni classificate nel settore economico* (Manual zum Schutz von Verschlusssachen in der Wirtschaft), emanato dal Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia, nella sua versione attualmente vigente.

3. Il Fornitore si impegna a rispettare le normative legali applicabili in materia di trattamento dei dipendenti, tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro, nonché a operare per ridurre gli effetti negativi sulle persone e sull’ambiente derivanti dalle proprie attività. A tal fine, il Fornitore dovrà istituire e sviluppare un sistema di gestione commisurato alle proprie capacità. Inoltre, il Fornitore dovrà rispettare i principi dell’iniziativa “Global Compact” delle Nazioni Unite. Tali principi riguardano principalmente la tutela dei diritti umani internazionali, il diritto alla contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e minorile, l’eliminazione delle discriminazioni in fase di assunzione e impiego, la responsabilità ambientale e la prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, si prega di visitare il sito www.unglobalcompact.org.

4. Il Fornitore ha l’obbligo di retribuire i propri dipendenti in modo adeguato e tempestivo. In particolare, il Fornitore deve corrispondere ai propri dipendenti il ​​salario minimo legale applicabile (ad es. in conformità con la Legge sul Salario Minimo – MiLoG – dell’11 agosto 2014, BGBl. I S.1348, o con eventuali normative specifiche del paese di riferimento). 5. Il Fornitore deve utilizzare le risorse necessarie (inclusi materiali, energia e acqua) in modo efficiente e ridurre al minimo l’impatto ambientale (ad es. rifiuti, acque reflue, inquinamento atmosferico e acustico). Ciò si applica anche ai costi logistici e di trasporto. XII. Pezzi di ricambio
1. Il Fornitore ha l’obbligo di fornire i pezzi di ricambio per i prodotti forniti per un periodo di almeno cinque anni successivi alla consegna.
2. Qualora il Fornitore intendesse interrompere la produzione di pezzi di ricambio per i prodotti consegnati, dovrà darcene immediata comunicazione non appena assunta tale decisione. XIII. Foro competente, Luogo di adempimento e Legge applicabile 1.
Qualora il Fornitore sia un commerciante, un ente di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, Monaco di Baviera sarà il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dalla o connesse alla relazione commerciale tra le due parti.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora il Fornitore non abbia la propria sede legale in Germania, o qualora trasferisca la propria residenza abituale all’estero successivamente alla conclusione del contratto, oppure qualora la sua residenza abituale risulti sconosciuta al momento della proposizione della domanda giudiziale. Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare in giudizio il Fornitore presso la sua sede legale.
4. Salvo diverso accordo espresso con il Fornitore, il luogo di adempimento per tutte le consegne/prestazioni fornite dal Fornitore sarà il luogo di ricezione/utilizzo concordato.
3. Il Fornitore non può cedere a terzi i propri crediti nei nostri confronti. Né può trasferire il contratto, o parti di esso, a terzi senza il nostro previo ed espresso consenso.
4. Nessuna azione da parte nostra — diversa da un’esplicita dichiarazione scritta di rinuncia — costituirà rinuncia a qualsivoglia diritto a noi spettante in forza del contratto, delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o della legge. Né alcun ritardo nell’esercizio dei nostri diritti potrà essere considerato una rinuncia al diritto in questione. Una rinuncia occasionale a un diritto non implica la rinuncia al medesimo diritto in futuro.
5. Tutti i contratti, nonché le relative modifiche o integrazioni, devono rivestire la forma scritta. Gli accordi verbali saranno validi solo se confermati per iscritto dalla società competente (Reparaciones o Contenedores). Il presente requisito della forma scritta si applica anche alla presente specifica clausola.